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Cassazione, il genitore irregolare va espulso, anche se in Italia ha figli che vanno a scuola (la Repubblica 11 marzo 2010)
Non possiamo e non dobbiamo entrare nel merito della sentenza, tuttavia sorge spontanea una riflessione. Se la corte suprema assicura l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale (art. 65 dell'ordinamento giudiziario R.D. 12/41) come si armonizza questa sentenza con la precedente, che dispone l'esatto contrario? Allo s(S)tato, abbiamo un padre col diritto riconosciuto di non essere espulso in quanto è prevalso il «sano sviluppo psico-fisico del figlio». Contemporaneamente ne abbiamo un altro, nelle stesse condizioni del primo, cui però non è stato riconosciuto medesimo diritto. Il fatto che entrambi non siano cittadini italiani li esclude dal "privilegio" di godere dei medesimi diritti? Se così fosse, perché abbiamo allora aderito alla carta universale dei diritti umani?

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